Gancio traino e trasporto bici

Se ne parla da tanto tempo, argomento controverso e dallo scorso settembre l'argomento è diventato spinoso.

Ad avviare la diatriba la circolare num.30187 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti datata 12 ottobre 2023.


Perchè tutto questo ?

Il motivo sarebbe mettere ordine sulle modalità di trasporto esterno, in particolare di quanto viene posizionato sul gancio traino e relativi ingombri al fine di dare visibilità e sicurezza alla circolazione.

Vediamo i punti:

  • La lunghezza massima della struttura portabici, comprese le bici caricate, non deve superare 1,20 metri;
  • L’altezza massima è di 2,50 metri.
  • La larghezza massima della struttura, con le bici caricate, non può superare la sagoma del veicolo (con il limite massimo di 2,35 metri).
  • Obbligo di esporre il cartello per carichi sporgenti omologato, di dimensione 50×50 cm, a strisce bianche e rosse.
  • Coprire la visibilità della targa non sarà più consentito

Ora, prese le varie misure, risulta evidente che trasportare la bici sul gancio traino posteriore, oppure su un porta bici a sbalzo, può diventare un problema.

Le misure, infatti, ci restituiscono l'impossibilità pratica di non superare la sagoma dell'auto in molti casi, molti dei portapacchi a sbalzo portano la sagoma della bici a coprire la targa. In altri casi, anche sul gancio traino, la sagoma laterale eccede spesso quella dell'auto. Non tutti possiedono un Hammer 

Insomma la circolare mette in crisi il trasporto esterno della bici.

Da quando ?
Tecnicamente la norma è retroattiva, quindi sarebbe già in vigore.
Va detto che sulla questione pende un ricorso al TAR presentato dal brand Peruzzo.

Tirando le somme, se non potete caricare la bici all'interno informatevi bene sulla questione perchè le sanzioni sono importanti.

E se volete farvi autonomamente un parere, ecco la circolare interpretativa del Ministero

E' un mondo difficile

Per Slow Bike Tourism
La Redazione
RB

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